Attività lavorativa del socio e iscrizione alla gestione commercianti – Cass. sez. lav., ordinanza 4 maggio 2018, n. 10763 – Cass. sez. lav., ordinanza 2 maggio 2018, n. 10426- Cass. sez. lav., ordinanza 2 maggio 2018, n. 10424
Gennaio 12, 2019La base di calcolo dei contributi previdenziali e CCNL di riferimento – Cassazione. sez. lav., ordinanza 14 maggio 2018, n. 11650
Gennaio 14, 2019Contributi Previdenziali in edilizia
Cass. sez. lav., ordinanza 10 maggio 2018, n. 11337
Cass. sez. lav., ordinanza 11 maggio 2018, n. 11424
Le pronunce della Corte di Cassazione ribadiscono un indirizzo consolidato nella giurisprudenza secondo la quale ai sensi dell’art. 29 del DL n. 244/1995 la contribuzione previdenziale nel settore dell’edilizia si determina in misura in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva. Solamente in alcuni casi di sospensione dell’attività lavorativa predeterminati dalla legge o dalla contrattazione collettiva è possibile sospendere anche il pagamento dei contributi e tra questi non rientra la sospensione concordata tra datore di lavoro e lavoratore in occasione di lavoratori extracomunitari che in determinati periodi dell’anno fanno ritorno, per tempi non brevissimi, al proprio paese d’origine.
In sostanza viene confermato in edilizia il principio dell’ indisponibilità dell’obbligazione contributiva cioè l’obbligo contributivo ordinario è sospeso esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e non può essere assolutamente derogata dalle parti.
La sentenza n. 11424/2018 invece riguarda l’applicazione di una base imponibile contributiva formata su un numero di ore inferiori rispetto a quelle stabilite dal Ccnl. Anche qui la Corte afferma la inderogabilità del minimale contributivo asserendo che ciò non pregiudica il principio della proporzionalità tra contribuzione e retribuzione di fatto erogata e che in taluni casi, come in questo, esigenze pubblicistiche di solidarietà e mutualità consentono l’applicazione di un onere contributivo svincolato dalle ore di lavoro in concreto effettuate.
Rag. Piergiorgio Cefaro
Consulente del lavoro
12/01/2019