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Ottobre 18, 2018Licenziamento per scarso rendimento – Cass. Sez. Lav. 8 maggio 2018, n. 10963
La Suprema Corte ha confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità stabilendo che il licenziamento per c.d. scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, riconducibile al genere della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e segg. cod. civ.. La Suprema Corte ha altresì osservato che deve considerarsi oramai superato il diverso e risalente orientamento (cfr. Cass. 22 novembre 1996, n. 10286) alla stregua del quale si riteneva che lo scarso rendimento rilevasse a prescindere dall’imputabilità dello stesso alla colpa del lavoratore. La Cassazione ha precisato che l’esonero per scarso rendimento è collegato in modo imprescindibile ad un fatto imputabile alla condotta negligente dell’agente, lesiva di obblighi contrattuali, nonché alle diminuzioni di rendimento – consistenti nella inadaguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione – determinate da imperizia, incapacità e negligenza del lavoratore, e non già a quelle dovute per esempio ad assenze per malattia o alla fruizione di permessi. Pertanto, ove il recesso sia intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, che non siano tali da esaurire il periodo di comporto, il licenziamento deve considerarsi ingiustificato.Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato bensì soltanto a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento
Rag. Piergiorgio Cefaro
Consulente del Lavoro
Il testo Cass. Sez. Lav. 8 maggio 2018, n. 10963