Le Conciliazioni stragiudiziali
Luglio 29, 2018La Diffida Accertativa nelle aziende in Amministrazione Giudiziaria – Nota INL n. 4623 del 24 maggio 2018
Settembre 1, 2018Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo illegittimo – Sentenza Cassazione n. 10435 del 2 maggio 2018
L’art. 18 della legge n. 300 del 1970 modificata dall’art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, al comma 7 stabilisce che in caso di illegittimità di licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo (GMO) il datore di lavoro può essere sanzionato a norma del:
- comma 4 reintegrazione con risarcimento limitato a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto
- comma 5 risarcimento compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione globale di fatto, ma con esclusione del reintegro
La prima ipotesi solo se il fatto posto a base del licenziamento sia «manifestamente insussistente» ed è su decisione del giudice che può scegliere comunque se applicare il comma 4 o il comma 5.
I requisiti affinchè sia legittimo il licenziamento per GMO devono necessariamente essere:
- l’effettivo ridimensionamento del personale impiegato;
- l’impossibilità di adibire il lavoratore ad una diversa collocazione nel contesto aziendale (c.d. «repêchage»)
Tutto ciò a prescindere dall’esistenza di situazioni economiche sfavorevoli o di vera e propria crisi aziendale e dalla congruità o l’opportunità della scelta datoriale e che esista la non pretestuosità della ragione addotta e il nesso causale tra la ragione medesima e il licenziamento.
Nella sentenza si legge che la nozione «manifesta insussistenza del fatto» deve intendersi come la coesistenza di entrambe i requisiti prima esposti cioè la riduzione del personale e l’obbligo del repechage ossia non dimostrare di avere cercato di ricollocare l’unità lavorativa si traduce nell’insussistenza del fatto anche se la soppressione del posto sia reale e veritiera.
La sentenza afferma inoltre che il repechage si risolve nella ricollocazione del dipendente – ove possibile e consideratane la professionalità raggiunta – in posizione lavorativa analoga a quella soppressa escludendo perciò obblighi di ricollocazioni in mansioni inferiori.
Eccessiva onerosità della reintegra
Infine appare rilevante che in caso che l’insussistenza sia accertata il giudice “può” e non “deve” disporre la reintegra pertanto lo stesso dovrà valutare secondo i criteri che la legge gli fornisce che dovrà desumere dai principi generali forniti dall’ ordinamento in materia di risarcimento del danno e, in particolare, dal concetto di eccessiva onerosità al quale il Codice civile fa riferimento nel caso in cui il giudice ritenga di sostituire il risarcimento al posto della reintegrazione (art. 2058 Cod. civ.; applicabile anche ai casi di responsabilità contrattuale: cfr. Cass. n. 15726/2010; Cass. n. 4925/2006; Cass. n. 2569/2001; Cass. n. 582/1973); ovvero di diminuire l’ammontare della penale concordata tra le parti (art. 1384 Cod. civ.).
La decisione del giudice nella quale nonostante la “manifesta insussistenza del fatto” può decidere che per la troppa onerosità la sanzione per licenziamento illegittimo per GMO può applicarsi la tutela indennitaria in luogo della reintegra risulta interessante e di rilevante interesse giuridico.
Rag. Piergiorgio Cefaro