Assegno di Ricollocazione: come richiederlo
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Giugno 15, 2018Assegno di Ricollocazione: le FAQ
A) LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
A.5 Se una persona aderisce all’Assegno di Ricollocazione, le viene sospeso il sussidio NASpI?
No. La persona continua a percepire la NASpI. L’Assegno non è denaro che va al percettore ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore, pubblico o privato, un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
ANPAL non richiede la protocollazione della richiesta di AdR, in quanto al termine della richiesta di AdR il sistema informativo ANPAL rilascia una ricevuta con:
- Dati della NASpI (codice fiscale destinatario, CPI competente, data concessione NASpI, data fine NASpI, profiling, data calcolo profiling);
- Dati dell’AdR (data e ora richiesta AdR, stato assegno; data e ora ultimo passaggio di stato, valore massimo dell’AdR; valore di ricollocazione per contratto: Tempo Indeterminato, Tempo Determinato superiore o uguale a 6 mesi, Tempo Determinato tra 3 e 6 mesi).
- Storico stati Assegno (richiesto, rilasciato etc..)
- Dati del rapporto soggetto erogatore – Sede operativa – Destinatario (soggetto erogatore selezionato; sede operativa selezionata, numero di telefono/mail; data e ora appuntamento, oppure intervallo di date entro le quali la sede operativa contatterà il destinatario per fissare il primo appuntamento)
- Nome e cognome dell’operatore che ha eventualmente supportato il destinatario nella ricerca intermediata (incluso il riferimento all’ente che ha fatto la richiesta intermediata dell’AdR).
A.8 In caso di richiesta intermediata (con il supporto del CPI o dell’Istituto di Patronato convenzionato) chi ha la responsabilità dei dati forniti dal destinatario all’atto della compilazione dei vari step della richiesta?
La persona autodichiara le informazioni che vengono inserite a sistema.
A.9 Chi è in tirocinio o è impegnato in autoimpiego può richiedere l’Assegno?
Si. Sarà cura del destinatario e della sede operativa rendere compatibile il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione alle esigenze di conciliazione con le attività formative previste dal tirocinio o gli impegni del destinatario.
B) ADR E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
B.1 Chi ha richiesto l’AdR ma non ha fatto il Patto di Servizio Personalizzato deve comunque passare dal CPI per sottoscriverlo?
No, tenuto conto della previsione di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 150/2015, secondo la quale “La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell’articolo 20”.
B.2 E’ sottoposto ai meccanismi di condizionalità il destinatario di AdR che non ha preventivamente stipulato un patto di servizio personalizzato presso il CPI?
Si, tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 23, comma 5, lett. e) e dell’articolo 21, commi 7 e 8 del d.lgs. 150/2015.
B.3 Quando si sospende il Patto di Servizio Personalizzato?
L’effettuazione del primo appuntamento sospende il Patto di Servizio Personalizzato, eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente ai sensi della normativa vigente (Deliberazione n.14/2018 del CdA dell’ANPAL, par. 7.2).
C) IL RILASCIO DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
C.1 Chi rilascia l’Assegno di ricollocazione?
È il Centro per l’Impiego (CPI) competente per territorio, quello nel cui territorio insiste il domicilio del destinatario. Il dato del domicilio è quello fornito dalla persona in sede di istanza NASpI.
C.2 Ai percettori che conservano la prestazione NASpI, ai sensi dell’art. 9 e 10 del D.Lgs.22/2015, può essere rilasciato l’AdR?
Si, purché abbiano il requisito dei 4 mesi di fruizione Naspi.
C.3 Una volta che un destinatario ha richiesto l’AdR modificando le informazioni già presenti a sistema e provenienti da fonti informative certificate, il CPI competente ha modo di verificare le “Modifiche dichiarative ai dati di sistema”? Quali azioni vanno intraprese in caso di incongruenza dei dati?
Si, è possibile. In caso di incongruenza, le “Modifiche dichiarative ai dati di sistema” (rappresentate da un warning, visualizzato dall’Operatore del CPI competente con un triangolo giallo con punto esclamativo) non impattano ai fini del rilascio dell’AdR.
C.4 Il Centro per l’Impiego che rilascia l’Assegno di ricollocazione può essere scelto per erogare i servizi al destinatario?
Si, può essere scelto come sede operativa di erogazione del del servizio di assistenza intensiva, laddove presente nella lista delle sedi operative.
C.5 Ai fini del rilascio dell’AdR, quali sono i dati da prendere in considerazione per la verifica da parte del CPI competente?
Ai fini del rilascio, entro le 24 ore successive alla domanda di AdR, l’ANPAL effettua una richiesta puntuale all’INPS in ordine alla fruizione della NASpI e, in caso di risposta affermativa, fa proseguire nel completamento della richiesta.
Nelle more della piena funzionalità del servizio puntuale di verifica con INPS sopra descritto, per il requisito di percettore NASpI fanno fede le informazioni presenti a sistema sul portale ANPAL.
Entro 7 giorni successivi la data di richiesta (termine entro cui scatta il silenzio assenso), il CPI verifica la mancata esistenza di misure di politica attiva incompatibili con l’AdR e rilascia l’Assegno (ovvero lo nega) con provvedimento motivato (in quest’ultima ipotesi, previo preavviso di rigetto).
C.6 In cosa consiste la procedura di preavviso di rigetto?
Ai sensi dell’art. 10 bis, della L. n. 241/1990, a seguito di verifica/accertamento dell’istanza per il rilascio dell’Assegno di ricollocazione, il CPI competente comunica alla persona richiedente l’AdR che l’istanza non può essere accolta per i seguenti motivi:
- Decadenza dalla fruizione della NASpI ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 22/2015;
- Presenza di misura di politica attiva incompatibile con AdR;
- Altro (specificare).
Il preavviso verrà notificato alla persona tramite Sistema informativo, che traccia per quel determinato Assegno lo stato “Preavviso di rigetto” e il codice relativo al motivo. Sempre ai sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 241/1990, la persona richiedente l’AdR ha il diritto di presentare al CPI competente per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano all’accoglimento della domanda, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso.
Qualora non pervengano osservazioni ovvero queste non siano pertinenti o non siano ritenute accettabili con apposita motivazione, il CPI competente emetterà il provvedimento definitivo di diniego.
Se il CPI competente, invece, riterrà accettabili le osservazioni, rilascerà sempre tramite il Sistema informativo l’Assegno.
C.7 La possibilità di godere, da parte di una sede operativa scelta, del riconoscimento economico a seguito di un successo occupazionale, debitamente documentato, è legato al rilascio dell’Assegno di Ricollocazione da parte del Cpi competente?
Sì, l’ammissibilità della spesa (a fronte di un risultato occupazionale della durata prevista dalla misura), è subordinata al fatto che l’AdR sia preventivamente rilasciato dal CPI competente. Eventuali contratti di lavoro conclusi con persone a cui sia negato l’AdR non saranno riconosciuti da parte di ANPAL.
C.8 Si deve attendere il rilascio dell’AdR per condividere con il destinatario già qualcosa nell’ambito del servizio di ricerca intensiva?
No. In fase di richiesta di AdR, di scelta del soggetto erogatore e di fissazione del primo appuntamento, l’ente erogatore potrà condividere con il destinatario il percorso e proporre eventuali offerte di lavoro, laddove immediatamente disponibili, al fine di ricollocare la persona nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile, con un contratto di lavoro compatibile con le sue caratteristiche.
Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità della spesa, sarà necessario il rilascio dell’AdR da parte del CPI (vedi FAQ C.7).
C.9 È stato richiesto un AdR ad un CPI che alla data della richiesta non risulta più essere competente per quel destinatario: chi rilascia l’assegno di ricollocazione?
Il CPI che a sistema risulta erroneamente competente può rilasciare l’AdR per non fare perdere la opportunità per il destinatario.
D) LA GESTIONE DELL’AGENDA DA PARTE DELLA SEDE OPERATIVA
D.1 Come si inseriscono gli “slot” (giorno e ora di disponibilità per il primo appuntamento) nell’agenda ANPAL?
Ciascuna sede operativa, accedendo con proprie credenziali, ha nel menu la voce “Attività di Back Office” e dentro la voce “Agenda”.
Tramite “Configurazione globale” può indicare:
- Aperto la mattina: indicare se la sede operativa è aperta la mattina
- Aperto il pomeriggio: indicare se la sede operativa è aperta il pomeriggio
- Numero operatori mattina: indicare il numero degli operatori disponibili per la mattina
- Numero operatori pomeriggio: indicare il numero degli operatori disponibili per il pomeriggio
- Fascia oraria mattina: indicare l’orario di apertura e chiusura della sede operativa nella fascia oraria mattutina
- Fascia oraria pomeriggio: indicare l’orario di apertura e chiusura della sede operativa nella fascia oraria pomeridiana
- Tempo medio slot: indicare il tempo medio del singolo slot che sarà pianificato.
Tramite “Configurazione specifici periodi” può pianificare gli appuntamenti su una data specifica o su un periodo (dal – al);
Tramite “Gestione chiusura” può indicare i giorni di chiusura della sede operativa.
D.4 Se l’agenda non è alimentata, come fa la sede operativa a inserire a sistema la data del primo appuntamento?
La sede operativa deve contattare la persona nel periodo che va dall’ottavo giorno dalla data di richiesta ai 14 giorni successivi. La data concordata del primo appuntamento va inserita a sistema attraverso queste due differenti modalità, accedendo al Sistema con le proprie credenziali:
– cliccando su “Gestione AdR” e cercando tramite codice fiscale quel determinato Assegno.
– cliccando su “Attività in back-office” quindi su Agenda e, attraverso “Gestione Richieste”, fissare a sistema la data convenuta.
Per gli approfondimenti sul tema si rimanda alla documentazione presente nella sezione Manualistica.
E) IL CAMBIO DEL SOGGETTO EROGATORE/SEDE OPERATIVA
E.1 Come si può cambiare sede operativa, una volta richiesto l’AdR?
Al destinatario è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e condivisione del “Programma di ricerca intensiva” e/o durante la gestione dei “Servizi di assistenza alla ricollocazione”, salvo precedenti segnalazioni del destinatario dell’AdR di comportamenti non congrui e non giustificati da parte del soggetto erogatore.
Nell’operare il cambio, il destinatario entrando nel Sistema informativo con le proprie credenziali, e cliccando su “Cambio Sede”, dichiara (telematicamente sul portale) al Centro per l’impiego che ha rilasciato l’assegno e al soggetto erogatore precedentemente scelto, i giustificati motivi a supporto del cambio.
Non è consentito il cambio a seguito della formalizzazione da parte del soggetto erogatore di un’offerta di lavoro congrua.
E.2 Si può cambiare sede operativa prima del rilascio dell’AdR?
Si. Al CPI comparirà la nuova sede operativa scelta. Quanto al numero di volte per cambiare, vale quanto previsto dalla delibera ANPAL n. 14 del 2018 (e riportato nella FAQ E.1).
E.3 Si può cambiare sede operativa prima del primo appuntamento?
Si. Rispetto alla nuova sede operativa il destinatario può avere la possibilità di scegliere anche data e giorno per il primo appuntamento se la sede ha alimentato l’agenda. Quanto al numero di volte per cambiare, vale quanto previsto dalla delibera ANPAL n.14 del 2018.
E.4 Come si può cambiare sede operativa?
Il destinatario, accedendo al Sistema informativo AdR, con proprie credenziali può effettuare il cambio attraverso l’apposita funzionalità, nel rispetto delle previsioni della delibera ANPAL n.14 del 2018.
F) DETTAGLI SUL PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA
F.1 Tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un tirocinio?
Sì. Essendo il tirocinio una misura a carattere formativo non è un risultato occupazionale e non dà diritto al pagamento dell’ammontare dell’assegno al soggetto erogatore né concorre tra i risultati utili per il calcolo della soglia del Fee4service. Se il tirocinio si trasforma in rapporto di lavoro, e se il contratto ha una delle durate previste come casi di successo occupazionale individuati dalla Deliberazione n. 14/2018 del CdA dell’ANPAL, sarà riconosciuto come risultato occupazionale e, quindi, darà diritto al riconoscimento dell’importo per i casi di successo. Il tirocinio deve essere comunque inserito come misura nel Programma di Ricerca Intensiva, in quanto momento di rafforzamento delle competenze della persona.
F.2 Cosa si intende per Assistenza alla persona e tutoraggio e Ricerca intensiva di opportunità occupazionali?
Come previsto nella Deliberazione n.14/2018 del CdA dell’ANPAL, l’assistenza alla persona e tutoraggio è finalizzata ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro.
La ricerca intensiva di opportunità occupazionali è finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.
E’ importante ribadire che la sede operativa deve erogare, secondo le migliori tecniche, entrambe le macroattività sopra descritte, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo occupazionale.
Nel corso del servizio di assistenza intensiva è possibile affiancare anche ulteriori attività utili a facilitare il reinserimento lavorativo, come la formazione per l’inserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati. Tali attività non sono finanziate dall’Assegno ma possono comunque avvalersi di ulteriori eventuali finanziamenti, anche pubblici.
Tutte le attività devono essere programmate, pianificate e inserite nel Sistema ANPAL attraverso l’apposita funzionalità “Programma di ricerca intensiva”: di queste attività vanno registrati gli esiti e l’eventuale riprogrammazione delle stesse.
F.3 Tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un momento formativo?
Nel corso del servizio di assistenza intensiva è possibile affiancare anche ulteriori attività utili a facilitare il reinserimento lavorativo, come la formazione per l’inserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati. Tali attività non sono finanziate dall’Assegno ma possono comunque avvalersi di ulteriori eventuali finanziamenti, anche pubblici. Queste attività non sospendono il “servizio di assistenza intensiva” ma devono essere compatibili con il percorso di assistenza intensiva, nella sua durata di 180 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 180 giorni.
G) GESTIONE DEL PRIMO APPUNTAMENTO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA
G.1 Cosa succede se la persona non si presenta al primo appuntamento?
Se l’assenza avviene senza giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore è tenuta a registrare nel Sistema ANPAL l’esito “Assenza ingiustificata” e ad avviare le procedure per l’applicazione delle misure sanzionatorie.
In particolare:
- con riferimento all’ipotesi di prima mancata presentazione, la sanzione prevista è la decurtazione di un quarto della mensilità dell’indennità NASpI percepita
- con riferimento all’ipotesi di seconda mancata presentazione, la sanzione prevista è la decurtazione di mensilità dell’indennità NASpI percepita
- con riferimento all’ipotesi di terza mancata presentazione, la sanzione prevista è la decadenza dalla prestazione e la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Il soggetto erogatore è obbligato a comunicare al CPI competente i comportamenti del percettore. La sanzione è comminata dal CPI competente che provvede a comunicare a ANPAL e INPS.
Contro i provvedimenti, il destinatario può presentare ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità.
G.2 Quali sono i giustificativi motivi che possono essere adotti dal percettore per non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l’offerta congrua?
Con riferimento a “giustificato motivo” si ritiene che lo stesso ricorra in caso di:
a. Documentato stato di malattia o di infortunio;
b. Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c. Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d. Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
e. Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f. Casi di limitazione legale della mobilità personale;
g. Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
G.3 Entro quando devo comunicare il giustificato motivo?
Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.
G.4 Da quando partono i 6 mesi per il “Servizio di assistenza intensiva” previsto dall’Assegno di Ricollocazione?
I 180 giorni solari decorrono dalla data di svolgimento del primo appuntamento che viene registrata nel Sistema ANPAL da parte dell’operatore della sede operativa dopo aver incontrato la prima volta il destinatario dell’AdR.
G.5 Nel caso in cui il primo appuntamento venga rimandato per giustificato motivo, quando si considera iniziato il periodo di assistenza intensiva dell’AdR?
Se il primo appuntamento viene rimandato per giustificato motivo, i 180 giorni di servizio previsto dall’AdR decorreranno a partire dalla data del primo appuntamento, rimodulato (la cui data sia stata registrata nel Sistema ANPAL) ed effettivamente svolto.
G.6 Il periodo di “assistenza intensiva alla ricollocazione” è da calcolare in mesi o in giorni?
La Deliberazione n.14/2018 del CdA dell’ANPAL prevede che il servizio di assistenza intensiva si intende concluso quando siano trascorsi i 180 giorni solari, salvo che il destinatario e il soggetto erogatore non ritengano opportuno prorogarne la durata per un periodo di altri 180 giorni. Il computo dei termini avviene al netto delle sospensioni per contratti di lavoro di durata inferiore a 180 giorni.
Ogni riferimento in norma, nella delibera ANPAL e nell’Avviso a 6 mesi è, dal punto di vista operativo, da ricondurre a 180 giorni solari.
G.7 La richiesta di proroga è intervenuta dopo il 180° giorno solare ma entro comunque i “6 mesi” di assistenza intensiva: la proroga si intende approvata o non si è rispettato il termine?
Non si è rispettato il termine.
La proroga deve essere richiesta dalla persona beneficiaria tra il 150° e il 180° giorno dall’inizio del servizio e accettata dal soggetto erogatore; quest’ultimo la inserirà nel sistema ANPAL conservando la documentazione. La proroga è registrata a sistema dalla sede operativa o dal back office di Anpal.
Il servizio può essere prorogato per altri 180 giorni solari se, al termine dei primi 6 mesi, non è stato conseguito un successo occupazionale o non è stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.
Il sistema informativo, 30 giorni prima della scadenza del servizio, e quindi al 150° giorno dal primo appuntamento svolto, invia una comunicazione automatica via e-mail alla persona destinataria, al soggetto erogatore e per conoscenza al tutor con oggetto “scadenza termini”, con cui comunica la possibilità di prorogare il servizio.
H.3 Può una persona coinvolta in una misura di Garanzia Giovani richiedere l’Assegno di ricollocazione?
Si. L’unica incompatibilità (che porta al rigetto della richiesta da parte del CPI competente) è la partecipazione della persona alla misura 3 “Accompagnamento al lavoro”.
I) OBBLIGHI
I.1 La sede operativa ha l’obbligo della presa in carico?
Si. La sede operativa non può rifiutare nessuno.
I.2 Il destinatario dell’assegno di ricollocazione ha l’obbligo di partecipare al primo appuntamento e alle attività/incontri di verifica previsti nel Patto di Ricerca Intensiva?
Sì.
J) SUCCESSO OCCUPAZIONALE E CONTRATTI PREVISTI
J.1 L’instaurazione di un rapporto lavorativo con un’agenzia di somministrazione di lavoro fa riconoscere l’assegno di ricollocazione a risultato occupazionale conseguito?
Sì, se il contratto con l’agenzia di somministrazione ha durata uguale a quelle previste dalla Deliberazione n.14/2018 del CdA dell’ANPAL.
J.2 Un collaboratore domestico in NASpI può accedere all’ assegno di ricollocazione?
Sì, ma deve aver maturato il termine dei 4 mesi di percezione della NASpI.
J.3 Il tirocinio è ricompreso tra i successi occupazionali?
No, perché non è un contratto di lavoro.
J.4 È possibile derogare alle modalità previste per l’erogazione del contributo a conseguimento del risultato occupazionale?
No. Le modalità di corresponsione del contributo maturato sono esclusivamente quelle definite nella Deliberazione ANPAL n. 14/2018 del 10 aprile 2018.
J.5 Sono previsti controlli in loco? Quale documentazione verrà ispezionata?
Si. Come previsto nell’Avviso pubblico “Entrata a regime dell’Assegno di Ricollocazione” ai sensi della Deliberazione n.3/2018 del CdA dell’ANPAL (annullata e sostituita dalla Deliberazione n.14/2018 del CdA dell’ANPAL ) sono previste verifiche in loco a campione in itinere o ex post, mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l’effettivo svolgimento delle attività, l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.
I soggetti erogatori, coinvolti nell’attuazione delle misure, sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. L’ANPAL si riserva la facoltà di chiedere al soggetto erogatore ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo; i soggetti erogatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall’Agenzia. In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento nazionali, nonché dall’Avviso citato.
Tutta la documentazione, in particolare la documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività, dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell’Agenzia e degli altri organismi preposti.
J.6 Per ottenere il successo occupazionale, si può prevedere, a prescindere dalla durata del contratto iniziale, tante proroghe quante sono utili per conseguire il risultato occupazionale previsto dalla misura?
Si. Il risultato occupazionale sarà dovuto quando il contratto di lavoro, comprensivo di eventuali proroghe, raggiunge i limiti minimi temporali previsti dalla Deliberazione n.14/2018 del CdA dell’ANPAL (6 mesi o 3 mesi nelle regioni meno sviluppate). Resta fermo il limite massimo del numero di proroghe previste dalla legislazione vigente e l’importo massimo stabilito di AdR a ciascun destinatario.
J.7 È automatico il riconoscimento del successo occupazionale a seguito di presentazione della richiesta di contributo da parte del soggetto erogatore?
No. La richiesta di contributo è sottoposta a controllo di tipo formale, documentale e amministrativo e ANPAL comunica la conformità o meno della richiesta.
K) MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OCCUPAZIONALE E FEE4SERVICE
K.1 Che cosa è il Fee4service?
Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale, è riconosciuta una quota fissa, denominata Fee4Service, in relazione al servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione con l’individuazione del tutor e la definizione del programma.
K.2 Il valore del Fee4service è fisso?
Sì. Equivale a € 106,5 corrispondente ad una stima di tempo pari a tre ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall’indice di profilazione del beneficiario.
Per il riconoscimento della quota, la sede operativa del soggetto erogatore deve tracciare nel Sistema informativo le attività di primo colloquio, definizione del programma di ricerca intensiva (con le prime attività pianificate con il destinatario) e assegnazione del tutor, rendendo disponibili il Programma di ricerca intensiva sottoscritto dal destinatario dell’AdR. Il Fee4Service è riconosciuto sulla base delle ore svolte fino alla stipula del programma di ricerca intensiva, inserite a sistema e presenti nel primo «Programma di ricerca intensiva» sottoscritto dal tutor e dal destinatario e caricato a sistema.
Nel sistema informativo, per ciascun AdR, anche in caso di inserimento di un numero superiore di ore ai fini di Fee4Service entreranno nel calcolo solo 3 ore.
Il riconoscimento del Fee4Service non è automatico e il limite massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Service è pari a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa. Se la somma delle ore caricate a sistema a titolo di Fee4Service, relativi agli AdR senza successo occupazionale, alla data di richiesta supera il limite massimo suddetto, verranno riconosciute tante ore corrispondenti al limite massimo. Viceversa, se il monte ore caricato a titolo di Fee4Service e relativo agli AdR chiusi senza successo occupazionale è inferiore al limite massimo stabilito dalla delibera ANPAL n. 14/2018, allora verrà riconosciuto il monte ore caricato a sistema.
K.3 In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto, in quale modo si dovrà provvedere alla restituzione della percentuale dell’importo rendicontato?
Il recupero avviene, da parte dell’ANPAL, anche mediante compensazione.
K.4 Il conteggio del Fee4service quando avviene? Quali prese in carico prende in considerazione?
A differenza della sperimentazione, non sono più previsti semestri fissi per il riconoscimento del Fee4Service. Il soggetto erogatore potrà quindi, richiederlo in ogni momento.
K.5 Se il programma non viene sottoscritto e la persona non si presenta più, questo utente viene considerato fra gli utenti in carico alla sede operativa, ai fini del calcolo del fee4services?
Se non vi è sottoscrizione del programma, no.
K.6 Se c’è un cambio di sede operativa ma il soggetto erogatore è lo stesso, cosa succede in caso di mancato successo occupazionale?
In questo caso, il Fee4Service è riconosciuto alla sede operativa subentrante ma solo all’avverarsi del raggiungimento delle condizioni previste dalla Delibera del CdA ANPAL. La sede operativa precedente non può chiedere, su quell’AdR, nessun riconoscimento di costi per attività svolte a titolo di Fee4Service.
K.7 Nel caso di cambio di soggetto erogatore, il precedente operatore può richiedere il Fee4Service per le attività effettivamente svolte?
Esclusivamente in caso di cambio di soggetto erogatore, per cause non imputabili a mancanze della sede operativa, il soggetto erogatore precedentemente scelto, che abbia effettivamente svolto le attività, può richiedere il riconoscimento del Fee4Service per le ore svolte, sempre che sia stato sottoscritto il programma di ricerca intensiva. Fa fede quanto tracciato nel sistema informativo, prima del cambio, e resta ferma la possibilità di verifica e controllo, anche ex post, da parte di ANPAL.
K.8 È automatico il riconoscimento del Fee4Service a seguito di presentazione della richiesta di contributo da parte del soggetto erogatore?
No. La richiesta di contributo è sottoposta a controllo di tipo formale, documentale e amministrativo e ANPAL comunica la conformità o meno della richiesta. Nel caso di difformità si chiedono le dovute integrazioni documentali.
L) DECADENZA E SOSPENSIONE DALL’ADR
L.1 Nell’ipotesi in cui durante il servizio di assistenza alla ricollocazione il destinatario trova (anche autonomamente) un lavoro di durata inferiore a 6 mesi che sospende la NASpI, quali sono le conseguenze con riferimento all’AdR?
Nel caso in cui il lavoratore trovi un lavoro di durata inferiore a sei mesi, il servizio di assistenza alla ricollocazione si sospende. Il servizio può riprendere nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda entro il termine di sei mesi.
L.2 Nell’ipotesi in cui durante il servizio di assistenza alla ricollocazione il destinatario trova grazie alla sede operativa scelta un lavoro a termine la cui durata permette il riconoscimento dell’importo per successo occupazionale e alla fine del quale riprende il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, quali sono le conseguenze con riferimento all’AdR?
In questo caso, il servizio riprende per la durata e un importo decurtato da quanto già riconosciuto. Si ricorda a tal fine che l’importo massimo riconoscibile per ciascun destinatario equivale al riconoscimento in caso di assunzione a tempo indeterminato full time commisurato all’indice di profilazione calcolato al momento della richiesta.
M) CONDIZIONALITÀ E OFFERTA CONGRUA
M.1 Ai fini della condizionalità come è possibile dimostrare il primo appuntamento col destinatario?
Il soggetto erogatore è obbligato a tracciare tramite il sistema informativo la presenza o meno al primo appuntamento del destinatario dell’AdR.
N) VARIE
N.1 I soggetti accreditati possono inserire/esibire il logo ANPAL nelle loro comunicazioni/sito?
No.
N.2 Come si accede alle funzionalità AdR del Sistema informativo?
Si accede tramite il seguente indirizzo: https://adr.anpal.gov.it
Aggiornamento al 30 maggio 2018