INL Circolare 18 aprile 2018 n. 8
Giugno 6, 2018Inail circolare n. 20 del 18 aprile 2018
Giugno 8, 2018IL TIROCINIO
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.
Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.
Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (come ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.
Esistono diverse tipologie di tirocini:
Tirocini “curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici. In concreto, a cosa serve questo tirocinio? Non tanto ad inserire un ragazzo nel mondo del lavoro, ma piuttosto ad affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola/lavoro. Il ragazzo che vuole iniziare un tirocinio formativo curriculare deve essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo.
Tirocini “extracurriculari”, quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appartengono a queste categoria i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo). Con le Linee-guida del maggio 2017 rientrano tra soggetti a favore dei quali può essere attivato un tirocinio anche coloro che sono già occupati, ma comunque in cerca di nuova occupazione.
La loro disciplina spetta integralmente alle Regioni e alle Province Autonome, sebbene le Linea Guida Nazionali forniscano una cornice normativa di riferimento, al fine di evitare un utilizzo improprio di questo strumento.
I tirocini non riguardano solo il settore privato. Possono essere, infatti, svolti anche all’interno delle pubbliche amministrazioni, in base a bandi emanati dalle singole amministrazioni che ne individuano le specifiche finalità formative.
I TIROCINI EXTRACURRICULARI
La Regione Lazio con la Delibera della Giunta regionale n. 533 del 9 agosto 2017 recepisce e attua le nuove linee guida adottate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92, accordo che aggiorna le linee guida nazionali del 2013 relative ai tirocini extracurriculari.
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
La durata del tirocinio extracurriculare ha una durata minima di 2 mesi e una durata massima di 6 mesi. Per alcune categorie di tirocinante, ad esempio le persone disabili, persone svantaggiate, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ed altre che la dgr puntualmente specifica, la durata massima può arrivare sino a 12 o 24 mesi (a seconda dei casi). Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali la durata minima è ridotta ad un mese. Per gli studenti, coinvolti in tirocini attivati durante il periodo estivo, la durata è ricompresa tra i 14 giorni e i 3 mesi.
Al tirocinante è corrisposta un’indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile minimo di 800 euro non assoggettato a contribuzione ma tassato fiscalmente.
I soggetti ospitanti attivano i tirocini extracurriculari nel rispetto di specifici limiti numerici, in proporzione al proprio organico. A dette limitazioni sono applicate delle deroghe premiali per coloro che assumono i tirocinanti al termine del (durante il) percorso di apprendimento.
La deliberazione 533/2017 sarà in vigore dal giorno 1 ottobre 2017
Lo studio Cefaro attualmente per attivare i tirocini axtracurriculari in maniera veloce e tempestiva ai suoi clienti si avvale come soggetto promotore la Fondazione Consulenti per il Lavoro quale suo delegato, agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro, riuscendo a predisporre la Convenzione, il Piano Formativo Individuale e la definitiva attivazione entro pochi giorni.