Il congedo parentale nella Gestione Separata
Il congedo parentale spetta ai lavoratori parasubordinati, quale diritto al trattamento economico, per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale .
I lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti. I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
Requisito di base per la percezione dell'indennità è il possesso di almeno tre mensilità di contribuzione effettivamente pagata nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile in quanto NON è prevista l'automaticità delle prestazioni.
Il lavoratore parasubordinato ha diritto al 30% di 1/365 del reddito assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità per le medesime lavoratrici in caso di congedo parentale limitatamente ad un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia).
Con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 il limite massimo di fruizione è stato aumentato a sei mesi ed il periodo di riferimento è aumentato da uno a tre anni, calcolati dalla nascita del bambino, può essere frazionato in mesi e a giorni ma non ad ore ed il riconoscimento dell'indennità è subordinato al versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti ( pertanto non vi è automaticità delle prestazioni come nella gestione FPLD).
La durata del congedo parentale è di sei mesi che riguarda entrambi i genitori pertanto vige l'obbligo di dichiarare l'eventuale congedo usufruito in altre gestioni previdenziali non INPS.
L'indennità viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile o se l'anzianità assicurativa è inferiore nel periodo minore.
Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS. Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento dell'indennità.
Piergiorgio Cefaro
consulente del lavoro
19/01/2019