Avviso di addebito in presenza di crediti
Inps, messaggio n. 1992 del 11 maggio 2018
In presenza di crediti certi liquidi ed esigibili, l’INPS in caso di una domanda di compensazione, potrà effettuare l’annullamento dell’avviso di addebito fino alla concorrenza dell’importo del credito stesso. Il credito maturato successivamente alla formazione dell’avviso ovvero quello con periodo di competenza anteriore alla formazione dell’avviso ma accertato successivamente alla medesima formazione (flussi di variazione etc.), invece, può essere speso a copertura dei contributi correnti ovvero di esposizioni debitorie ancora in fase amministrativa. Qualora ciò non sia possibile – circostanza che ricorre solo in caso di sospensione o cessazione dell’attività – la compensazione del credito con il debito contestato nell’avviso non determinerà comunque l’annullamento dell’avviso ma verrà gestito dalle sedi come un pagamento F24 post consegna.
Con riguardo a questa fattispecie, l’INPS chiarisce che:
Allo stato attuale le procedure consentono l’emissione di tale Comunicazione solo per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso.
Nelle more delle implementazioni procedurali, che permetteranno di gestire allo stesso modo anche le ipotesi di versamenti effettuati oltre tale termine, l’Istituto procede alla sospensione totale o parziale dell’avviso di addebito.